CODICE ETICO ADOTTATO DALL’ISTITUTO DI INVESTIGAZIONI PRIVATE “STUDIO 23 DI BRANDIFERRI VALENTINA”
L’Istituto di Investigazioni Private STUDIO 23 di Brandiferri Valentina, (di seguito brevemente “STUDIO 23”), opera attraverso un team di collaboratori specializzati nelle attività investigative e nella raccolta di informazioni per studi legale, società e privati nell’ottica di fornire un puntuale e mirato servizio di intellingence volto a tutelare gli interessi del Cliente, avendo a disposizione l’esperienza dei propri collaboratori, l’efficacia di strumentazioni tecnologiche, nonché la rigorosa metodologia di riservatezza nel trattamento degli elementi probatori che si rilevano fondamentali nell’ottica di un’efficace difesa processuale;
L’organizzazione dello STUDIO 23 consente la trattazione di informazioni riservate nell’interesse del Cliente. Nell’ambito di tale professione, che ha peculiarità specifiche che spaziano dall’obbligo di riservatezza al dovere di segretezza, all’impegno di non divulgazione di tecniche investigative specifiche, si rende necessario disciplinare con tutti i componenti dell’azienda un modus operandi che garantisca il massimo livello di professionalità e obbligo del segreto (inteso in ogni suo aspetto).
In forza della mission che contraddistingue lo STUDIO 23 è imprescindibile l’esistenza di un rapporto di confidenzialità e fiducia con il proprio dipendente e/o collaboratore.
Il presente Regolamento interno – Codice Etico, avente valore di integrazione contrattuale, si ispira ai principi etici fondamentali che delineano il codice di condotta dei dipendenti e/o collaboratori dell’Istituto di Investigazioni Private STUDIO 23 e rappresenta lo strumento studiato al fine di garantire che tutti i soggetti coinvolti si adeguino agli standard aziendali;
L’osservanza del presente Regolamento interno – Codice Etico riveste fondamentale importanza nell’ottica di consentire il buon funzionamento, l’affidabilità e la reputazione dello STUDIO 23 nonché per scongiurare qualsivoglia coinvolgimento dell’azienda stessa nelle conseguenze civili e penali derivanti da condotte che configurino fattispecie di reato poste in essere dai propri dipendenti e/o collaboratori, coinvolti nell’attività dell’investigazione.
CAMPO DI APPLICAZIONE
Il presente Regolamento interno – Codice Etico definisce i principi generali di comportamento che si applicano, a coloro che entrano in contatto con lo STUDIO 23 di Brandiferri Valentina e che operano per il conseguimento degli obiettivi prefissati. Più precisamente, tutti i dipendenti, i collaboratori, ed i consulenti e più in generale tutti i terzi che entrano in rapporto con l’agenzia STUDIO 23 non devono mai venire meno al rispetto di principi fondamentali quali l’onestà, l’integrità morale, la correttezza, la trasparenza nel perseguimento degli obiettivi aziendali.
I soggetti sopraindicati, durante lo svolgimento dei loro incarichi, devono rispettare le leggi e le normative vigenti orientando le proprie azioni ed i propri comportamenti ai principi, agli obiettivi ed agli impegni richiamati nel Codice e, in nessun caso, il perseguimento dell’interesse dello STUDIO 23 può giustificare un comportamento in contrasto con le suddette norme. È vietata ogni forma di discriminazione e di vessazione fisica e psicologica e, in particolare, qualsiasi discriminazione basata su razza, nazionalità, sesso, età, disabilità fisiche, orientamenti sessuali, opinioni politiche, sindacali o convinzioni religiose.
Al titolare dell’Istituto di Investigazioni Private STUDIO 23, dott.ssa Valentina Brandiferri, ed ai suoi delegati, spetta l’onere di promuovere la conoscenza del Regolamento interno – Codice etico a tutta la struttura interna all’Agenzia.
Ogni comportamento contrario a quanto presente nel Codice dovrà formare oggetto di segnalazione al legale rappresentante dello STUDIO 23, dott.ssa Valentina Brandiferri, e sarà sanzionato secondo quanto previsto dal sistema sanzionatorio, fornito al momento dell’inizio del rapporto contratturale.
A tale scopo sono state adottate apposite procedure coerenti con i principi del presente Regolamento interno – Codice Etico. Il presente Regolamento interno – Codice Etico è stato adottato seguendo le direttive del D. Lgs. 231/2001 (in tema di responsabilità amministrativa delle società).
RAPPORTI INTERNI DELL’AZIENDA
I dipendenti, i collaboratori ed i consulenti dello STUDIO 23 di Brandiferri Valentina si devono impegnare a:
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- proteggere e mantenere riservate le informazioni acquisite nello svolgimento delle attività assegnate. Tali informazioni non possono essere utilizzate, comunicate o divulgate all’esterno dell’agenzia, fatte salve le ipotesi prescritte dalla legge vigente o richieste dall’Autorità Giudiziaria;
- utilizzare gli strumenti propri ed aziendali (telefoni, pc, tablet, veicolo ecc..) in modo funzionale ed esclusivo allo svolgimento delle attività lavorative o agli scopi autorizzati dalle funzioni interne preposte.
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In nessun caso è ammissibile l’utilizzo a fini privati degli strumenti lavorativi durante l’orario di lavoro, se non in casi urgenti e motivati;
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- evitare che la situazione finanziaria personale possa avere ripercussioni sul corretto svolgimento della propria attività lavorativa;
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- evitare di sollecitare o accettare, per sé o per altri, raccomandazioni, trattamenti di favore, doni o altra utilità da parte dei soggetti con i quali si entra in relazione. Qualora si ricevano omaggi o atti di ospitalità non di natura simbolica, dovrà essere informato il legale rappresentante dello STUDIO 23, per valutare l’eventuale restituzione o ogni altro più opportuno intervento;
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- impegnarsi a curare le proprie competenze e la propria professionalità, arricchendole con l’esperienza e la collaborazione dei colleghi, assumendo un atteggiamento costruttivo e propositivo, stimolando la crescita professionale dei propri collaboratori;
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- fondare le proprie decisioni su principi di sana e prudente gestione, valutando, in modo oculato, i rischi potenziali, nella consapevolezza che le scelte personali contribuiscono al raggiungimento di positivi risultati aziendali;
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- essere consapevoli che la buona reputazione è una risorsa immateriale essenziale che all’esterno favorisce la fiducia e la fedeltà dei Clienti e l’affidabilità e la reputazione verso le Istituzioni Pubbliche ed i Professionisti.
In applicazione dell’Art. 65 del C.C.N.L. di lavoro, i dipendenti ed i collaboratori dello STUDIO 23, nello svolgimento della propria attività professionale, sono chiamati al pieno rispetto dei valori inerenti le loro mansioni, ad attenersi alle istruzioni impartite dal titolare dell’azienda (o da suoi delegati) alla tenuta di comportamenti conformi al regolamento aziendale, e comunque corretti nei riguardi dei propri colleghi, a tuti i livelli aziendali, rispetto ai Clienti ed a soggetti terzi in generale, coi quali entrano in contatto nell’esecuzione delle proprie prestazioni lavorative.
COMPORTAMENTO NEI CONFRONTI DEL CLIENTI
Assume particolare rilievo il comportamento che l’investigatore deve tenere nei confronti del Cliente: costituisce suo primo dovere quello d’informare quest’ultimo su tutte le norme che regolano l’attività investigativa e sulle conseguenze giuridiche derivanti dall’azione svolta dall’operatore, con particolare riferimento alle disposizioni stabilite dalla Legge 196/2003 e successive modifiche e integrazioni.
Lo STUDIO 23 garantisce la riservatezza delle informazioni di cui è in possesso e si attiene dal ricercare e trattare dati riservati, ad esclusione del caso di esplicita e consapevole autorizzazione e/o conformità alle norme giuridiche in vigore. A corollario di tale dispositivo, si rileva che i propri dipendenti e/o collaboratori sono tenuti a non utilizzare informazioni riservate per scopi estranei all’esercizio della propria attività professionale.
INTERESSE PREMINENTE DEL CLIENTE
Nel rispetto delle norme di legge e della deontologia professionale, l’investigatore privato deve rappresentare e/o difendere il suo Cliente in maniera tale che il suo interesse prevalga sul proprio e su quello di un collega o di terzi in generale; se egli non ritiene di essere in grado di assolvere all’incarico assunto, deve rinunciare espressamente all’incarico.
IL COMPORTAMENTO NEI CONFRONTI DEI TERZI
L’atteggiamento che l’investigatore privato deve tenere nei confronti dei terzi, siano essi privati cittadini o pubbliche Autorità, va improntato nei criteri di massima disponibilità e di generale rispetto, sempre nei limiti previsti dalle leggi vigenti. Nei confronti degli organi a cui l’investigatore è sottoposto a controllo, lo stesso deve prestare la massima collaborazione sia nel fornire tutti i necessari chiarimenti sullo svolgimento dell’attività investigativa, che nel prestare la propria opera nei casi in cui gli viene chiesto un intervento di ausilio per i fini di giustizia. Lo STUDIO 23 pone la massima attenzione affinché siano evitate, sempre e comunque, situazioni in cui i soggetti coinvolti possano entrare in un (anche potenziale) conflitto di interesse. Tale situazione si configura sia quando un collaboratore cerca di realizzare un interesse diverso dalla missione aziendale o di trarre vantaggio “personale” da opportunità d’affari dell’impresa, sia quando i collaboratori o terzi interessati agiscano in contrasto con i doveri fiduciari legati alla propria posizione.
I RAPPORTI PROFESSIONALI CON COLLEGHI ED AFFINI
I dipendenti ed i collaboratori dello STUDIO 23 devono tenere un comportamento improntato alla massima correttezza ed integrità in tutti i rapporti con persone ed enti esterni allo STUDIO 23, con maggior rigore nei confronti dei colleghi, e professionisti che svolgono anche se in parte, lo stesso tipo di attività (avvocati, altri investigatori privati, consulenti tecnici es. medici legali, grafologi, criminologi …).
Non sono ammessi colloqui confidenziali, che esulano i rapporti di lavoro, né a voce né attraverso strumenti di comunicazione/mail, intestate allo STUDIO 23.
Non sono ammesse forme di regalo che possano essere interpretate, anche solo indirettamente, come eccedenti le normali manifestazioni di cortesia ammesse nella prassi commerciale, o comunque mirate a ottenere trattamenti di favore. Sono ammesse unicamente forme di regalo e di omaggio, di trascurabile valore, purché anch’esse non finalizzate all’ottenimento, anche in via indiretta, dei trattamenti di cui sopra.
Anche le liberalità agli Enti disciplinate dalle apposite procedure non possono essere finalizzate ad ottenere trattamenti di favore. Nell’avviare relazioni commerciali con nuovi clienti e nella gestione di quelle già in essere, è necessario evitare, sulla base delle informazioni pubbliche e/o disponibili per le normative vigenti, di:
– intrattenere rapporti con soggetti implicati in attività illecite, in particolare connesse al traffico d’armi e di sostanze stupefacenti, al riciclaggio e al terrorismo e, comunque, con soggetti privi dei necessari requisiti di serietà ed affidabilità commerciale;
– mantenere rapporti finanziari e commerciali con soggetti che, anche in modo indiretto, ostacolano lo sviluppo umano e contribuiscono a violare i diritti fondamentali della persona (ad es. sfruttando il lavoro minorile, favorendo il turismo sessuale, ecc. …).
RAPPORTI CON I MEDIA
Nei rapporti con l’esterno e, in particolare, con i mass media, l’azienda ha individuato un codice disciplinare specifico. I dipendenti e/o i collaboratori devono astenersi dal rilasciare a rappresentanti della stampa o di altri mezzi di comunicazione ed a qualsiasi terzo dichiarazioni o interviste o, in ogni caso, lasciar trapelare notizie di carattere riservato e/o sensibile riguardanti l’azienda, ad esclusione del fatto che non siano espressamente autorizzate dal titolare dello STUDIO 23.
RESPONSABILITÀ DEL TITOLARE DELL’AZIENDA
Il titolare della licenza nonché i suoi collaboratori, previamente segnalati alla Prefettura di competenza devono sempre assolvere i propri doveri professionali con il massimo scrupolo ed impegno evitando sempre ed in ogni caso di commettere atti limitativi della libertà individuale. In particolare, gli stessi, nell’essere tenuti alla massima riservatezza sulle informazioni acquisite nell’esercizio della attività investigativa, devono provvedere all’osservanza scrupolosa delle disposizioni previste dalla L. 196/2003 e succ. mod. e integr., concernente la tutela della privacy.
OBBLIGHI E DOVERI DEI DIPENDENTI E COLLABORATORI DURANTE IL PROCESSO DI LAVORAZIONE
Al fine di garantire un’efficiente e produttivo processo di lavorazione i dipendenti ed i collaboratori dello STUDIO 23, dovranno tassativamente attenersi alle disposizioni procedurali fornite dall’azienda al momento dell’inizio del rapporto contrattuale.
OBBLIGHI E DOVERI DEI DIPENDENTI E COLLABORATORI IN MATERIA DI SEGRETEZZA
Dovere fondamentale dell’investigatore e dei propri dipendenti e/o collaboratori, in riferimento al rispetto della normativa sulla Privacy (ai sensi del D.L. n.196 del 2003, Testo unico in materia di Privacy, ed all’Autorizzazione del Garante della Privacy n.6/2013 ess.ii.mm.) è quello di mantenere la segretezza sulle informazioni acquisite in ragione del proprio ruolo professionale, nonché sulla conoscenza e l’apprendimento delle tecniche investigative apprese dall’agenzia. Per la natura e la peculiarità della professione investigativa l’obbligo di segretezza e di riservatezza, risulta in questo ambito ulteriormente rafforzato nei rapporti tra Titolare e dipendente e/o collaboratore dello STUDIO 23. In questo caso, per informazioni riservate e segrete, si intendono:
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- tutte le informazioni di qualsivoglia natura riferite allo STUDIO 23 ed agli elementi che lo compongono che, prima o dopo la firma della presente, siano fornite in forma scritta, orale od altra forma;
- le conoscenze tecniche, testi ed il know-how di cui il dipendente o il collaboratore verrà messo a conoscenza durante il rapporto di lavoro;
- le tecniche relative al modus operandi del collaboratore investigativo.
Con riferimento alle informazioni riservate, le Parti si impegnano irrevocabilmente:
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- a considerare le informazioni riservate come strettamente private e confidenziali e ad adottare tutte le misure necessarie per non pregiudicare la loro riservatezza;
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- a utilizzare le informazioni riservate esclusivamente agli scopi per i quali l’attività è svolta;
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- fatta eccezione per quanto espressamente consentito dalla presente, a non divulgare alcuna informazione riservata a terzi ed a non rilasciare alcun annuncio riguardo all’interessamento all’operazione.
Un utile supporto a tale contegno, inderogabile sulla segretezza e riservatezza degli atti e fatti conosciuti in ragione del proprio impegno professionale, proviene dal codice di procedura penale e dal codice deontologico forense (in particolare, per quanto riguarda il dovere di segretezza e riservatezza, anche nei confronti di ex clienti, la rivelazione di notizie riservate o coperte dal segreto professionale, la rivelazione al pubblico del nominativo di clienti, la registrazione di colloqui tra investigatori e la corrispondenza tra colleghi), nonché da altre regole di comportamento individuate dall’Unione delle camere penali italiane. Qualora si riscontrassero condotte contrastanti con le presenti norme etiche poste in essere da consulenti esterni o collaboratori con contratti a termine, gli stessi saranno destinatari di censure scritte e/o nei casi di maggiore gravità e sulla base delle disposizioni di legge applicabili, di atti di recesso per giusta causa, di risoluzione di diritto dei rapporti contrattuali, con ogni eventuale conseguenza anche sotto il profilo risarcitorio.
DEROGHE AL PRINCIPIO DI SEGRETEZZA
Indipendentemente dalla corretta e scrupolosa osservanza delle disposizioni stabilite dal Testo Unico in materia di Privacy, i rapporti che il professionista intrattiene con i terzi, devono essere improntati al rispetto ed alla tutela della riservatezza delle notizie acquisite per il tramite del proprio ufficio. In particolare, nei casi rari in cui non è tenuto ad osservare il dovere di segretezza e riservatezza, l’investigatore privato deve, comunque, valutare molto attentamente le conseguenze che possono derivare dalle notizie fornite ai mezzi di comunicazione, mediante il rilascio di dichiarazioni equilibrate e, di certo, mai lesive della dignità professionale di un altro collega o dell’intera categoria.
Nel caso in cui, per vincoli di legge o per regolamentazioni di Autorità competenti, sia necessario comunicare alcuna delle informazioni riservate di cui sopra, è doveroso/obbligatorio consultare il titolare dell’azienda, dott.ssa Valentina Brandiferri, al fine di concordare tempi e modalità di divulgazione.
Fermi restando gli obblighi di legge generali, Autorizzazioni n.6/2009 e 6/2013 del Garante sulla Privacy, al trattamento dei dati sensibili da parte degli investigatori privati, autorizzano gli stessi a svolgere indagini aventi le specifiche finalità:
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- per permettere a chi conferisce uno specifico incarico di far valere o difendere in sede giudiziaria un proprio diritto, che, quando i dati siano idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale dell’interessato, deve essere di rango pari a quello del soggetto al quale si riferiscono i dati, ovvero consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale;
- su incarico di un difensore in riferimento ad un procedimento penale, per ricercare e individuare elementi a favore del relativo assistito da utilizzare ai soli fini dell’esercizio del diritto alla prova (art. 190 del codice di procedura penale e legge 7 dicembre 2000, n. 397).
RAPPORTI CON ALTRI INVESTIGATORI PRIVATI
Lo spirito di colleganza esige un rapporto di fiducia tra gli investigatori privati nell’interesse dei loro Clienti; esso non deve mai porre gli interessi degli investigatori privati in contrasto con quelli di giustizia, soprattutto quando opera nell’esercizio dell’attività investigativa per la difesa penale. L’investigatore privato riconoscerà come colleghi tutti gli investigatori che hanno ottenuto la prescritta autorizzazione di polizia rilasciata dalla Prefettura di competenza. Data la natura estremamente delicata dell’attività esercitata dall’investigatore privato, tutte le
comunicazioni tra i colleghi sono da considerarsi confidenziali. Ciò significa che l’investigatore privato non rivela le comunicazioni a terzi e non trasmette copia della corrispondenza stessa al suo Cliente; quando tali comunicazioni sono fatte per iscritto devono portare, comunque, la dicitura “confidenziale”. L’investigatore privato non deve acquisire rapporti di clientela a mezzo di agenzie o procacciatori o con modi non conformi a correttezza e decoro.
L’investigatore privato non può richiedere un compenso o quant’altro ad un suo collega né ad un terzo né accettare un onorario per avere indirizzato o raccomandato un cliente.
L’investigatore privato nel caso in cui sostituisca un collega in un servizio investigativo od informativo, deve previamente darne comunicazione a quest’ultimo ed essersi assicurato che sono state prese tutte le disposizioni necessarie per il regolamento delle spese e dei compensi dovuti al sostituito. Questo obbligo non rende, tuttavia, l’investigatore privato responsabile per il pagamento del compenso al suo predecessore. Se debbono essere effettuati dei servizi urgenti nell’interesse del Cliente, l’investigatore privato ha il potere-dovere di farlo a condizione però d’informare immediatamente il collega che egli ha sostituito. L’investigatore privato incaricato di affiancarsi ad un collega in un determinato servizio deve informare quest’ultimo. Le norme del suddetto codice deontologico sono, avvenuta l’approvazione da parte degli organi direttivi centrali, immediatamente operative nei confronti dei singoli associati alla Federpol, i quali sono tenuti al loro rigoroso rispetto. In caso di inosservanza delle disposizioni sopra elencate, gli associati saranno sottoposti al procedimento disciplinare di seguito indicato.
OBBLIGHI DI INFORMATIVA
Ogni comportamento contrario allo spirito del Regolamento interno – Codice deontologico dovrà essere segnalato alla titolare titolare dello STUDIO 23, dott.ssa Valentina Brandiferri. I segnalanti saranno garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione; sarà inoltre garantita la riservatezza dell’identità del segnalante fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti dell’azienda e delle persone accusate erroneamente e/o in malafede.